L’ Accesso civico agli atti o documentale è normato dalla L. 241/1990, art. 22 e ss. e sono accessibili tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 24 della L. n. 241/90. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
La richiesta andrà inoltrata Titolare del potere sostitutivo per l’esercizio dell’accesso civico (Presidente Ordine TSRM PSTRP di Verona) previo PEC all’Ordine TSRM PSTRP di Verona